IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 10 della legge n. 133  del  13  maggio  1999,  recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n. 56 recante disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni regionali  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
l'aumento della compartecipazione  all'accisa  sulle  benzine  e  con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del  predetto  decreto  legislativo  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   che    prevede    la
rideterminazione  delle  aliquote  relative  alla   compartecipazione
all'imposta  sul  valore  aggiunto  e  all'accisa  sulle  benzine   e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; 
  Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  prevede  che  l'ammontare  di  detto
fondo  sia  considerato  nella  determinazione  della   aliquota   di
compartecipazione; 
  Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella
1); 
  Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto  legge  6  dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22  dicembre
2011 n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di  imposta  2011,
dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  che  al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12  dell'art.  3
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  concernente   la   quota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina   senza   piombo   per
autotrazione attribuita alle Regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 24, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,
che, nel rinviare all'anno 2019 i meccanismi di  finanziamento  delle
funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio
2011,  n.  68,  ha  confermato  fino  all'anno  2018  i  criteri   di
determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione   all'IVA   come
disciplinati dal decreto legislativo. n. 56 del 2000; 
  Vista la delibera CIPE n. 34 del 3 marzo 2017 che ha  ripartito  il
finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  per  l'anno  2016
(Tabella 2); 
  Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 9 novembre 2017; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'aliquota della  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella  misura  del  64,61  per
cento per l'anno 2016. 
  2. L'aliquota di cui al comma  1  va  commisurata  al  gettito  IVA
complessivo, di cui all'art. 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato,  capitolo  1203,
articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2014. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in  base
alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2018 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                        Gentiloni Silveri             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 263